| Con nota del 2 aprile 2007, Prot.
0031543/2007, il Ministero dei Trasporti ha preso posizione in
materia di circolazione e sosta delle autocaravan, puntualizzando
la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del
Codice della strada in materia. L’emanazione di tale
provvedimento si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e
ripetute istanze presentate ai sensi dell’art. 6 del regolamento
di esecuzione e di attuazione – D.P.R. 445/1992 - circa la
corretta applicazione del Codice della strada in materia di
autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente
importante - è stato emanato ai sensi dell’art. 35, comma 1, che,
come è noto, conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di
direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal
modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le
disposizioni in esse contenute.
Sulla base della casistica delle fattispecie e dei casi
particolari che sono emersi dagli esposti, il Ministero con la
nota in oggetto ha precisato quanto segue.
- L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una
speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere
adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice
della Strada).
- Ai fini della circolazione stradale in genere e agli
effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli
autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per
gli altri veicoli (art. 185 c.1).
- La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio,
attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente
con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la
sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185
c.2).
- Nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe
possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle
praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona
(art. 185 c.3).
- E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare
e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi
impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).
- Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la
realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti
impianti igienico-sanitari (art. 378).
- I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali
(art. 5 c.3).
- Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada
può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi,
divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente,
per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade
(art. 6 c.4 lett.b)).
- Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al
pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli
(art. 6 c.4 lett.d)).
- Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su
strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di
pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o
eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima
(art. 6 c.4 lett.f)).
- • Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7
c.1 lett.a)).
- • Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è
autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e)).
- • Essi possono, altresì, previa determinazione della
giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la
sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da
riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata,
anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f)).
- • Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate
riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui
all’art. 185 (art. 7 c.1 lett.h)).
Per quanto sopra, appare chiaro che il Comune, con ordinanza
motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade, può vietare
permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti.
In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni
caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la
sosta dei veicoli in generale.
Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le
proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino
la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in
assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla
circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza
superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la
limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta
particolare categoria di autoveicolo appare illegittima.
A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella
Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000
“sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice
della Strada in materia di segnaletica, e criteri per
l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5
(“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1
(“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica
espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di
autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto
carente attinenza con la circolazione, e invece celano non
espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo
strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.
NEL MERITO
L’argomento è gia stato trattato, coma sopra detto, sia pure
sinteticamente nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in
relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono
la collocazione di segnaletica stradale.
Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare,
soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari
di autocaravan e dalle Associazioni, in particolare
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che proseguono
attività di regolamentazione della circolazione, in particolare
da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte
discriminati detti autoveicoli nonostante una chiara
regolamentazione.
Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno
portato alla attuale formulazione degli artt. 54, comma 1,
lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell’art.
378 del Regolamento, che trattano la materia.
Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era
intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari
dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una
ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni
identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:
- la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono
parificati a tutti gli altri autoveicoli;
- la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;
- l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su
strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene
pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le
acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle
autocaravan.
- la possibilità al Comune di prevedere l’allestimento di
aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante
praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto,
complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la
circolazione alle autocaravan.
Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per
evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan
ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della
Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada.
Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell’art.
185, 1° comma del Codice della Strada: “i veicoli di cui all’art.
54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in
genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per
gli altri veicoli”.
NEL FATTO
Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici
Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per
giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di
autoveicoli in esame.
A volte il comune vieta la sosta e la circolazione alle
autocaravan attraverso un’ordinanza motivata dalla necessità di
salvaguardare l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a
quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento
giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento
della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto
giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è la situazione
in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti
di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita
attività senza essere minacciato da offese alla propria
personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è
indubbiamente meta di uno stato libero e democratico”.
Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento
a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata
quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità
fisica, morale e patrimoniale dei cittadini.
Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo
“autocaravan” possa rappresentare con la sua circolazione sul
territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere,
dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la
circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze
di “tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”.
In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle
autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità
di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità
pubblica.
Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento
sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “...
abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico
d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “….
prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie
infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato
e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che
dei rifiuti solidi ...”.
Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e
urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene
pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e
l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la
circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono
certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che
comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e
bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate,
sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene
pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione
adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e
luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento,
in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del
manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del
Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo
articolo, commi 2, 3 e 4.
Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando
un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di
una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando
si realizza una particolare situazione di illegittimità che la
norma prevede in astratto.
Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la
violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato
lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su
strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di
smaltimento igienico- sanitari”.
Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli
strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene
pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di
limitazione in tal senso alle autocaravan.
Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il
divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a
una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo
“stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti
permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per
svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan
vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè
si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al
veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal
suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve
avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso
contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve
essere sanzionata.
L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è
campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di
un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti
della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157
del Codice della Strada.
E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di
intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il
campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime,
devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del
Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono
soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del
secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove
consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se
l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”.
Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale
con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non
occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio
ingombro, un’eventuale azione sanzionatoria appare decisamente
illegittima.
Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad un
parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle
autovetture, dimenticando che l’organizzazione di un parcheggio
deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla
apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto
orizzontale, che dipende dalla tipologia dei veicoli che li
possono fruire.
Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può
escludere dalla circolazione l’ “autocaravan” (autoveicolo ai
sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o
da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle
autovetture che sono anch’esse autoveicoli.
Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico
sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è
auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che
tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano
fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero
realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle
autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a
condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole
dalla zona interessata.
E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei
parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza
di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di
parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi
stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere,
dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la
circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in
stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito
alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.
Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la
circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far
installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una
sbarra ad altezza ridotta dal suolo.
In tali casi, l’installazione appare illegittima in assenza di
altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne
giustifichino tecnicamente l’installazione.
Inoltre, l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal
suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione
stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza
stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione dei
veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze,
veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile,
ecc….;
Tra l’altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato
dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del Regolamento
di esecuzione, essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza
(come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla
segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate
ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di
ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in
posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di
veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano
manovrare per tornare indietro.
L’assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica
l’adozione come dissuasore di sosta.
In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di
illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le
limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan.
In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e
la disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti
limitativi, cosi come predisposti, risultano in violazione del
principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta
Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti
della circolazione stradale.
Nella maggior parte dei casi, nei provvedimenti degli enti locali
assunti in tal senso, si evidenzia una non congrua valutazione
della situazione per carenza di attività istruttoria, non
effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in
base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la
sicurezza della circolazione stradale.
In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed
inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe
illegittimo.
Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in
materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali
possono essere investiti i Comuni, si invita codesta Associazione
a provvedere ad assicurare la massima diffusione della nota in
oggetto, al fine di consentire ai medesimi enti locali di emanare
le Ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere,
in conformità alle disposizioni sopra dettate, al fine di evitare
l’instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi
e giurisdizionali.
Si fa presente che il Ministero dell’Interno ha già provveduto a
recepire la nota in oggetto con la circolare prot. n. 0000277 del
15.01.2008, che si trasmette in copia.
IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Sergio DONDOLINI ) |